Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of signature by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer enrolled in the special register required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Riccardo Calvano, personally submitted the document challenging a revocation of his semi-liberty, while the opposing party argued for strict compliance with procedural formalities. The court ruled that without a qualified defense attorney's signature, the appeal violates mandatory statutory requirements and must be rejected, resulting in a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; The appeal must be signed by a defense attorney enrolled in the special register, and failure to comply renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVANO RICCARDO nato a ANDRIA il 07/07/1992 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato l'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale in data 17 ottobre 2024 aveva concesso la semilibertà a Riccardo Calvano; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il