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Ordinanza — n. 16879/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of signature by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer enrolled in the special register required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Riccardo Calvano, personally submitted the document challenging a revocation of his semi-liberty, while the opposing party argued for strict compliance with procedural formalities. The court ruled that without a qualified defense attorney's signature, the appeal violates mandatory statutory requirements and must be rejected, resulting in a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal must be signed by a defense attorney enrolled in the special register, and failure to comply renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special defense register Art. 613 c.p.p. qualified defense attorney procedural formalities censura di violazione costituzionale cancellazione dall'albo avvocati revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
art 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVANO RICCARDO nato a ANDRIA il 07/07/1992 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato l'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale in data 17 ottobre 2024 aveva concesso la semilibertà a Riccardo Calvano; Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;

Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il