Italian court dismisses appeal against home detention denial due to aggravated murder offense preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court erred in applying preclusion rules for home detention based on an aggravated murder conviction. The court rejected this, citing established jurisprudence that such offenses strictly bar alternative measures regardless of the defendant's ties to organized crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis ord. pen.; Art. 47 ord. pen.: The conviction for offenses listed in Article 4-bis of the Penal Code constitutes an absolute bar to granting home detention, rendering irrelevant any lack of connections to organized or terrorist criminality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZALDI FRANCESCO SAVERIO nato a FRANCOFONTE il 03/12/1947 avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania, ritenuta la presenza di un delitto ostativo, ha dichiarato manifestamente inammissibile la richiesta proposta da Francesco Saverio Anzaldi di applicare la misura della detenzione domiciliare;
Rilevato che con il ricorso, qualificato come opposizione p_a_n_richiesta, si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato errata in quanto l'omicidio aggravato commesso dal ricorrente non rientrerebbe tra quelli per i quali opera la preclusione indicata nel provvedimento impugnato; Rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito nella dichiarazione di manifesta inammissibilità si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4- bis ord. pen.
è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono» (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile iin quanto la censura proposta non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/3/2025 DEPOSI' TEAR i A Il Consigliere Estensore IN CA6NC Il Pres