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Ordinanza — n. 16877/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty application as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16877/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mekroud Hamid inadmissible de plano. Although the appellant argued for an erroneous legal qualification of the facts, the court found no grounds under the specific exceptions allowed for appeals against penalty applications. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications are strictly limited to specific statutory grounds; appeals failing to meet these requirements are inadmissible de plano.

Parole chiave

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appeal against penalty application inadmissible de plano erroneous legal qualification Corte di Cassazione court costs and fine motivi di cassazione motivi di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
275971 - 02); Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEKROUD HAMID (CUI 03G4H87) nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di SAVONAa t o avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Mekroud Hamid e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, ma che nel caso di specie non ricorre un caso di imputazione 'eccentrica' e neppure alcuna delle ipotesi previste dall'art 129 del codice di rito (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - 02); Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 20