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Ordinanza — n. 16875/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation revocation due to lack of rehabilitation efforts and continued criminal association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to revoke Francesco Leuzzi's probation. The court found the defendant failed to demonstrate active participation in rehabilitation, citing repeated associations with criminals and non-attendance at therapeutic programs. Consequently, the court ruled that the defendant's behavior proved untrustworthiness and justified the immediate return to prison custody.

Regesto Legislator

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Art. 51-ter ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Probation may be revoked when the convicted person fails to prove active participation in rehabilitation efforts, demonstrating untrustworthiness through continued criminal association and non-compliance with therapeutic programs.

Parole chiave

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probation revocation rehabilitation failure surveillance tribunal criminal association inadmissible appeal therapeutic program prison custody revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 51-ter ord. pen.
Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 12 febbraio 2025 si deduce la di legge e il vizio di motivazione in relazione quanto revoca della o IL misura dell'affidamento in prova, nonché d-eifart. 51-ter ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUZZI FRANCESCO nato a CATANZARO il 23/11/1977 avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha confermato il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro e ha, pertanto/ revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a far data dal 21 ottobre 2024 e ha disposto che la l'espiazione della pena inflitta nei confronti di Francesco Leuzzi prosegua in regime di detenzione carceraria;

Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 12 febbraio 2025 si deduce la di legge e il vizio di motivazione in relazione quanto revoca della o IL misura dell'affidamento in prova, nonché d-eifart. 51-ter ord. pen. Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, oltre che reiterative di profili già affrontati dall'ordinanza in esame, sono manifestamente infondate, in quanto il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, ha correttamente osservato che il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, considerato che: -in più occasioni veniva sorpreso in compagnia di soggetto pregiudicato; - in una pluralità di occasioni veniva rilevata la mancata adesione al programma terapeutico; - molteplici sono anche le irregolarità nella frequenza dell'attività di volontariato a sfondo riparativo.

Ritenuto che/ in tal modo il Tribunale ha dato adeguato e corretto conto della conclusione cui è pervenuto nel senso che il comportamento tenuto dal ricorrente è indice dell'assoluta inaffidabilità del condannato e del fallimento del percorso rieducativo così che questo appare del tutto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione e idoneo a giustificare la revoca ex tunc della stessa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ma