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Ordinanza — n. 16874/2025 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal for probation due to applicant's disappearance and refusal to cooperate with supervision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance rejected the request for probation because the applicant became unreachable after proposing a residence, making investigation and execution impossible. The court ruled that the applicant's behavior demonstrated a lack of intent to resocialize and prevented the preparation of necessary reports.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the applicant's disappearance or refusal to cooperate renders the execution of probation measures impossible and proves a lack of resocialization intent.

Parole chiave

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probation appeal inadmissibility applicant disappearance resocialization intent court costs and fine supervision tribunal assenza ingiustificata inverosimiglianza delle persecuzioni verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE VINCENZO ANGELO nato a CATANIA il 02/10/1984 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Vincenzo Angelo Marchese - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata prova della notifica dell'esecuzione della misura al prevenuto - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in deduzioni del tutto generiche e aspecifiche. Considerato, invero, che il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliareifa riferimento alla circostanza che il ricorrente, dopo aver indicato una residenza in cui poter espletare le misure richieste, si è reso irreperibile presso l'ultimo domicilio conosciuto, pur essendo stato convocato, per ben due volte, rendendo di fatto impossibile non solo l'espletamento dell'istruttoria, ma la stessa esecuzione della misura, in caso di concessione del beneficio.

Osservato, inoltre, che il Tribunale, in definitiva, sottolinea che, con il suo comportamento, il ricorrente ha dimostrato di non aver alcuna intenzione di intraprendere un effettivo percorso risocializzante e ha, altresì, reso impossibile la redazione della necessaria relazione da parte dell'UEPE territorialmente competente, privando i giudici di sorveglianza della possibilità di essere edotti rispetto alla sua attuale condotta di vita. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Preside