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Ordinanza — n. 16872/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being based on merits and specific factual re-evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16872/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Dellagaren inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower judge rejected the request to continue enforcement due to a lack of evidence linking the current execution order to the specific criminal acts of association, theft, and receipt. The Court held that the appeal was merit-based and required a specific re-evaluation of the factual matrix rather than a legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an execution order decision is inadmissible if it is based on specific factual re-evaluation of the criminal matrix rather than a violation of law or procedural defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal execution order continuation of enforcement inadmissible appeal factual re-evaluation criminal procedural code procedural costs Cassa delle ammende reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAGAREN MICHELE nato a PINEROLO il 12/01/1986 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Michele Dellagaren per • la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione reso in data 3 luglio 2024 e i reati di associazione a delinquere, furti e ricettazioni, giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 28 ottobre 2021; considerato, in particolare, che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria l'eterogeneità dei delitti, la non breve distanza temporale fra di essi e la diversità della dimensione ambientale e personale in cui i fatti contestati sono stati posti in essere; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato la medesimezza del nesso finalistico sotteso a tutti i reati; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente rivalutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il