Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16871/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution order rejecting criminal record continuation due to merit-based temporal gap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court rejected the request to continue criminal records based on a significant time gap between offenses, which the appellant argued was irrelevant given the shared context. The Supreme Court ruled that the appeal relied on merit-based arguments that required a new judicial evaluation rather than a procedural review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The court must evaluate the temporal distance between offenses when assessing the continuity of criminal acts, and appeals based on merit-based factual reassessments are inadmissible if they do not challenge the procedural logic of the execution judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal record continuation execution proceedings temporal gap analysis inadmissible appeal procedural logic review reiterazione di reati penali ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 385 cod. pen
da Anna Cappitelli per la carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le sentenze elencate in istanza, aventi ad oggetto due reati di evasione (art. 385 cod.
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPITELLI ANNA nato a UDINE il 14/04/1972 avverso l'ordinanza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Anna Cappitelli per la carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le sentenze elencate in istanza, aventi ad oggetto due reati di evasione (art. 385 cod. pen.), di cui il primo commesso in Marsala il 02.04.2024 e il secondo commesso in Marsala in data 10.11.2018; considerato, in particolare, che il giudice adito, pur dando atto della omogeneità delle violazioni, ha ritenuto incompatibile con una deliberazione unitaria la significativa distanza temporale fra di esse; esaminato il ricorso, con cui si denunciano nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove avrebbe indebitamente omesso di tener conto della omogeneità dei reati, del breve lasso temporale intercorrente fra gli stessi e del medesimo contesto nel quale sono stati posti in essere, e cioè in violazione della stessa misura custodiale; lette le conclusioni scritte depositate in data 28/02/2025, con le quale si insiste nell'accoglimento del ricorso; ritenuto che l'impugnazione si basa su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente rivalutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione, che ha logicamente attribuito carattere dirimente, per escludere la continuazione, all'ampio arco temporale intercorso tra le violazioni;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il