Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal application of Article 131-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Yassine Bouzekri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bouzekri argued the lower court erred in denying the special leniency of Article 131-bis of the Penal Code regarding the particular triviality of the offense. The court rejected this, noting the appeal merely re-evaluated established facts about the knife found at a public establishment and the defendant's justification, while also disregarding the mitigating effect of his prior police reporting obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the court's assessment of factual elements regarding the particular triviality of the offense are inadmissible as they do not raise questions of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YASSINE BOUZEKRI nato il 01/07/1965 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di Yassine Bouzekri avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 11 dicembre 2024 - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili in quanto dirette ad una differente valutazione degli elementi di fatto; Considerato, infatti, che esse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che l'imputato era stato trovato, presso un esercizio pubblico, in possesso di un coltello pieghevole con una lama di 7 cm. e che egli aveva addotto, come unica giustificazione, il fatto di averlo appena ricevuto in regalo da un conoscente;
Ritenuto, poi, che la Corte di appello, sempre in modo coerente, ha evidenziato che l'odierno ricorrente, al momento della commissione del reato, era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione dalla polizia giudiziaria, di talché il fatto non poteva essere considerato di lieve entità con la conseguente esclusione della causa di non punibilità prevista dal citato art. 131-bis; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo