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Ordinanza — n. 16869/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prison conditions, citing lack of new arguments and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs. The petitioner argued that the Tribunal of Surveillance failed to address specific grievances regarding water, lighting, and bathroom privacy in Palermo, Tolmezzo, and L'Aquila prisons. The court rejected these claims as merely repetitive assertions rather than new arguments, noting the Tribunal had already properly assessed the conditions based on official reports.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter Ord. Pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a decision on prison conditions is inadmissible if it merely reiterates arguments already precluded in the jurisdictional phase without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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prison conditions appeal Tribunal of Surveillance inadmissible appeal repetitive arguments human treatment standards regime penitenziario diritti del detenuto alloggio insalubre

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter Ord. Pen.
SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 15 novembre 2024 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Rosario Salvatore Lo Bue, ai sensi dell'art. 35-ter Ord.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BUE ROSARIO SALVATORE nato a CORLEONE il 09/04/1953 avverso l'ordinanza del 15/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 15 novembre 2024 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Rosario Salvatore Lo Bue, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento emesso in data 12 aprile 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile il reclamo-istanza proposto in relazione al periodo di restrizione sofferto presso le Case circondariali di Palermo Pagliarelli, Tolmezzo e L'Aquila, e rigettato quello in relazione al periodo di restrizione sofferto presso la Casa circondariale di Milano Opera;

Rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, in base alle relazioni provenienti dall'Istituto di pena: - che il detenuto aveva sempre occupato da solo, in quanto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., una camera di 10 mq e che, dunque, non aveva mai avuto a disposizione uno spazio inferiore ai 3 mq, al netto degli arredi fissi e del letto singolo; - che le camere di pernottamento hanno annesso un bagno che contiene lavabo, wc, doccia, acqua corrente calda e fredda; - che il bagno è separato da una porta dalla camera per garantire la privacy e buone condizioni igieniche; - che le camere di pernottamento sono munite di pulsanti per l'illuminazione artificiale sia interni che esterni, dispongono di una finestra con serramenti in legno sufficientemente ampia e che garantisce il giusto apporto di luce naturale e la giusta areazione; - che al detenuto è garantita un'adeguata assistenza sanitaria essendo disponibile un servizio di guardia medica sia durante il giorno che durante la notte; - che il detenuto fruisce, in quanto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord.

Pen., di due ore di permanenza all'aperto dove accede con gruppi di socialità non superiori ai quattro partecipanti; Visto il ricorso, con il quale l'interessato deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 35-ter Ord. Pen., assumendo che il giudice avrebbe omesso di esaminare le specifiche doglianze difensive, quali la carenza di acqua calda in camera, la mancanza di interruttori per accendere e spegnere la luce all'interno della camera e la presenza dello spioncino nel bagno in relazione ai periodi di detenzione trascorsi in Palermo e Tolmezzo, e l'assenza di una effettiva separazione tra il locale bagno ed il resto della camera con riferimento al periodo detentivo trascorso presso L'Aquila, condizioni queste produttive di un trattamento inumano e degradante;

Considerato che la proposta impugnazione non si confronta con l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza a proposito della corretta individuazione delle condizioni di vita del detenuto all'interno degli Istituti di pena, ma ripropone in maniera assertiva e meramente reiterativa le proprie deduzioni, sostanzialmente richiedendo una rivalutazione del merito delle questioni preclusa in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06 marzo 2025 Il C ie