Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16868/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed personally without a qualified defense lawyer. The appellant, a prisoner seeking revocation of semi-liberty, submitted the petition directly after the 2017 law requiring mandatory counsel for cassation appeals took effect. The court ruled that this procedural defect renders the appeal void, resulting in a dismissal and an order to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally without a defense lawyer is inadmissible and must be declared void without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal mandatory defense counsel inadmissible appeal procedural defect semi-liberty revocation revoca della liberazione condizionale ripristino dello statuto di rifugiato remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 63, law 23 June 2017, n. 103
103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA U)- tànNe sul *ricorso proposto da: RADDI GENNARO GERARDO nato a FRANCOLISE il 30/09/1966 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO Aed dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la semilibertà, misura in atto nei confronti di Gennaro Gerardo Raddi, in relazione alla pena in esecuzione di cui al titolo n. SIEP 2022/4477 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto sottoscritto, depositato il 18 dicembre 2024, dunque in data successiva al 3 agosto 2017 e all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso