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Ordinanza — n. 16863/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects claim of criminal continuity due to lack of unified criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuity. The appellant argued for continuity based on specific indicators, but the court found the judge's reasoning correctly identified the heterogeneity of execution methods, temporal gaps, and lack of unitary planning. Consequently, the court ruled that the original criminal design was not proven, applying the principle of favor rei to reject the continuity claim.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The recognition of criminal continuity requires a verified unified criminal plan with spatial-temporal contiguity and premeditation, not merely the presence of isolated indicators or doubts about the design's existence.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal plan favor rei principle judicial execution inadmissible appeal infrazioni uniche e continuate altri reati criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TETA] KLEODIAN nato il 09/10/1988 avverso l'ordinanza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 18 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Torino rigettava la richiesta avanzata da Kleodian Tetaj, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle due sentenze irrevocabili, meglio specificate nel provvedimento impugnato; Ritenuto che, con motivi articolati ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'eterogeneità delle modalità di esecuzione dei reati, il contributo di differenti soggetti, la distanza temporale delle condotte (circa tre anni), la diversità dei luoghi e dei contesti in cui sono stati commessi e l'assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo per l'occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione; che doveva; quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dì determinazione estemporanea»;

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o il 6 marzo 2025 Il C e estenso