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Ordinanza — n. 16862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to inadmissibility of re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked rigorous verification of his family ties and relied on superficial presumptions. The court rejected this, noting that the lower court adequately assessed the probability of continued contact with the mafia organization and the public danger posed. Consequently, the appeal was dismissed because the requested re-evaluation of facts is not permitted at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.; Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen. establishes that appeals against prison regime extensions are admissible only for legal violations, excluding requests for a new factual assessment of the detainee's connections and the associated public danger.

Parole chiave

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prison regime extension mafia association ties cassation inadmissibility public danger assessment re-evaluation of facts criminalità persistente proroga della carcerazione preventiva capo di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO SALVATORE nato a PALERMO il 16/01/1965 avverso l'ordinanza del 24/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Salvatore Sorrentino avverso il decreto ministeriale di applicazione per anni quattro del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge, evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto non conterrebbe una rigorosa ed effettiva verifica degli elementi emersi e, non avendo considerato le richieste della difesa e gli argomenti da questa esposti, si baserebbe su di una valutazione superficiale e su sillogismi di carattere presuntivo nei quali sono esternate mere affermazioni di stile;

Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti al ruolo rivestito dal ricorrente nella famiglia mafiosa del Villaggio Santa Rosalia (condotta definita in sentenza "di rilevantissima gravità"), agli elementi emersi nelle sentenze pronunciate, come da ultimo quella del 4 marzo 2024,e del fatto che lo stesso anche durante la detenzione abbia continuato a mantenere rapporti e a operare in ambito associativo, mediante i contatti e corrispondenza (cfr. pagine 3, 4 e 5 del provvedimento impugnato) - risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01;

Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile,in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de