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Ordinanza — n. 16860/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for mandatory return order violation due to inadmissible ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16860/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Bruccoleri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 131-bis of the Penal Code regarding the lack of criminality, but this was a prohibited ground of review. The court rejected this because the appellate court had already factually assessed the danger posed by the violation of the mandatory return order, making the appeal's focus on the absence of non-punishment grounds impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a) c.p.p.: An appeal challenging a sentence solely on the ground that the lower court failed to apply the cause of non-punishment under Article 131-bis is inadmissible if the appellate court has already factually determined the existence of a significant danger to public safety, as such issues are reserved for the first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 131-bis mandatory return order prohibited ground of review non-punishment cause Corte di Cassazione contravvenzione violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Sprio (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 360, n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011
art. 131-bis cod. pen
Sprio (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUCCOLERI SALVATORE nato a AGRIGENTO il 01/12/1990 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Agrigento in data 27 marzo 2024, nei confronti di Salvatore Bruccoleri, riducendo la pena irrogata in quella di giorni quindici di arresto, per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, quale destinatario di foglio di via obbligatorio emesso dal questore della provincia di Agrigento in data 20 maggio 2019, contravveniva all'ordine di non fare ritorno nel Comune di Agrigento, senza la preventiva autorizzazione del questore per la durata di anni tre.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. G. Sprio (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con vizio di motivazione) è inammissibile perché costituito da censura non consentita in questa sede perché versata in fatto e inerente al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondata perché inerente ad asserito difetto di motivazione che non si rinviene in base alla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e ss.).

Rilevato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni della ritenuta assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle complessive, concrete modalità di estrinsecazione del fatto, reputate - con ragionamento immune da illogicità manifesta, dunque non censurabile nella presente sede (v. p. 4) - tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità dell'offesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il