Cassation appeal dismissed as late under Art. 585 c.p.p. and Art. 610 c.p.p. for exceeding 45-day limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed late. The appellant submitted the request on December 3, 2024, exceeding the 45-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure following the June 2024 appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected immediately and the appellant ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, lett. c) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal filed after the expiration of the forty-five day period from the judgment's deposit is inadmissible de plano, and the appellant is liable for costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REALE GAETANO nato a NAPOLI il 14/10/1976 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato ammisdalle parJ t6").---- udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esamìnatì il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso dì Gaetano Reale è stato proposto tardivamente; Considerato, infatti, che la sentenza della Corte dì appello dì Firenze, è stata depositata il giorno 19 luglio 2024 vale a dire entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo del 25 giugno 2024, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 3 dicembre 2024 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art. 585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.