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Ordinanza — n. 16857/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for continuance of crimes, ruling on procedural preclusion bars.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded recidivism in the final judgment, claiming this allowed for a new criminal path requalification. The court rejected this, stating the request was merely a repetition of a previously rejected claim and thus barred by procedural preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.: Procedural preclusion bars the reiteration of identical requests already examined and rejected, regardless of subsequent changes in recidivism status.

Parole chiave

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procedural preclusion continuation of crimes reiteration of request recidivism exclusion execution phase inadmissible appeal court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
pen.; Rilevato che con il ricorso si deducg inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod.
Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
110/1975, commessi il 15/5/2019; Rilevato che la Corte di appello, con il medesimo provvedimento, ha dichiarato inammissibile l'istanza con riferimento ai reati oggetto delle altre sentenze ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod.
art. 81 cod. pen
pen.; Rilevato che con il ricorso si deducg inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 99 comma 4 cod. pen
(con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso 1'11/5/2015;
artt. 110 cod. pen
pen., artt. 110 cod. pen.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen
110/1975, commessi il 15/5/2019; Rilevato che la Corte di appello, con il medesimo provvedimento, ha dichiarato inammissibile l'istanza con riferimento ai reati oggetto delle altre sentenze ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 41151 del 19.04.2018 Rv. 273650 - 01
Sez. U. n. 41151 del 19.04.2018 Rv. 273650 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONI MASSIMO nato a LA SPEZIA il 10/02/1971 avverso l'ordinanza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che Massimo Giannoni ha richiesto che venisse riconosciuta la continuazione tra i reati commessi dall'anno 2015 all'anno 2019 oggetto di venti diverse sentenze pronunciate nei suoi confronti; Rilevato che la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. solo tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti:

1) sentenza della Corte di Appello di Genova del 13/4/2023, irrevocabile il 18/01/2024, per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso 1'11/5/2015;

2) sentenza della Corte di Appello di Genova del 15/12/2022, irrevocabile il 15/11/2023, per il reato di cui artt. 56, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. (con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso il 19/12/2016 (capo a) e per il reato di cui artt. 56, 624 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen. (con recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.) commesso il 30/1/2017 (capo b);

3) sentenza della Corte di Appello di Genova dell'11/10/2023, irrevocabile il 10/9/2024, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 628 comma 1 e comma 3 n. 1 cod. pen., artt. 110, 582, 585, 61 n. 2, 576 n. 1 cod. pen., artt. 110 cod. pen. e 4 L. 110/1975, commessi il 15/5/2019; Rilevato che la Corte di appello, con il medesimo provvedimento, ha dichiarato inammissibile l'istanza con riferimento ai reati oggetto delle altre sentenze ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen.; Rilevato che con il ricorso si deducg inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione .evidenziando ehc la che l'esclusione della recidiva nell'ultima pronuncia divenuta irrevocabile aveva determinato una diversa situazione per cui sarebbe stato possibile procedere a una nuova "riqualificazione del percorso criminoso del condannato";

Ritenuto che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di Appello ha correttamente dichiarato l'istanza ammissibile e fondata solo con riguardo alle sentenze che non avevano formato oggetto déll'ordinanza di rigetto di una precedente istanza, basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto, emessa dal Tribunale di La Spezia il 22/9/2023; Ritenuto che ha adeguatamente motivato circa l'inammissibilità dell'istanza nel resto, essendo questa reiterativa di una già avanzata e rigettata dal Tribunale di La Spezia e non essendo idonea a superare la preclusione di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. la circostanza che l'ultima sentenza abbia escluso la recidiva contestata.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, in tema di esecuzione, la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma secondo, cod. pen. determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi (in tal senso, per tutte, v. Sez. U. n. 41151 del 19.04.2018 Rv. 273650 - 01). Considerato che deriva, da quanto fin qui esposto, la inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d