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Ordinanza — n. 16855/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance residence restrictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Filippo Amato's appeal inadmissible, upholding his conviction for violating special surveillance restrictions. The court found that the appellant knowingly left his residence without authorization, satisfying the subjective element of generic intent required for the crime. Consequently, the lower court's application of the law was deemed correct, and the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011; Art. 8, d.lgs. 159/2011: Violation of special surveillance residence restrictions constitutes a crime when committed knowingly, as accessory prescriptions integrate the main offense provisions.

Parole chiave

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special surveillance violation residence restriction breach generic intent requirement accessory prescriptions inadmissible appeal criminal liability procedural costs assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
Art. 8, d.lgs. 159/2011
'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra
per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv.
Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni
272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv.
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono
264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv.
Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO FILIPPO nato a PALERMO il 25/01/1975 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Filippo Amato è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo pronunciata il giorno 10 gennaio 2024 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all' art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011 (commesso in Palermo il 24 febbraio 2020), per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza avendo trasgredito la prescrizione relativa all'obbligo di non lasciare il comune di residenza (Altofonte) senza la preventiva autorizzazione;

Considerato, infatti, che,. per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. 'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, essendo stato dimostrato che l'imputato non si trovava nel comune di residenza dato che era stato sorpreso, nel corso di un controllo effettuato dalle forze di polizia, in Palermo il giorno 24 febbraio 2020 e che lui stesso aveva ammesso l'addebito nel corso dell'esame svolto in primo grado; Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 - 01);

Rilevato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,