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Ordinanza — n. 16854/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaints regarding discretionary sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16854/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giorgio Fabrizio's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the lower court correctly denied them based on his high criminal capacity and lack of positive evaluation elements. The Supreme Court rejected the complaint as manifestly unfounded and non-syndicable, ruling that the appellate judge's exercise of discretion was logical and coherent.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the censure is manifestly unfounded and the lower court's exercise of discretionary power in sentencing is logical and coherent, rendering the conclusion non-syndicable at this level.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded complaint discretionary sentencing power generic mitigating circumstances high criminal capacity non-syndicable conclusion procedural costs award attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv 280601
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO FABRIZIO nato a PALERMO il 31/03/2001 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di pronunciata dal GIP del Tribunale di Palermo del 30/11/2023 nei confronti di Fabrizio Giorgio in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deducviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata ; in quanto il giudice d'appello ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche -escluse facendo riferimento alla elevata capacità a delinquere desunta dai precedenti penali, anche specifici e dalla mancanza di elementi positivi di valutazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile/poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.