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Ordinanza — n. 16853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for rehearing merits and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the defendant for failing to return home during mandatory evening hours under a preventive measure, supported by repeated police checks. The appellate court rejected the argument that the defense's absence from the hearing was a procedural error because the trial proceeded in written form without a request for oral proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it constitutes a mere assertion of error regarding the evaluation of evidence, effectively rehearing the merits, or if it relies on procedural grounds that do not justify a suspension of the trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal rehearing merits preventive measure written proceedings court costs reato di coazione inadempimento reiterato violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/06/1976 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 4 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza che ha condannato Giuseppe Landolina per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011; Ritenuto che il giudice di merito hanno valutato in maniera argomentata e coerente gli elementi dimostrativi del fatto che l'imputato non fosse rincasato negli orari serali nei quali la prescrizione connessa alla misura di prevenzione a lui applicata glielo imponeva (le forze dell'ordine avevano effettuato plurimi controlli e bussato ripetutamente alla sua porta per oltre un quarto d'ora);

Considerato che il ricorso contiene una mera assertiva censura che ripropone un'alternativa lettura degli elementi probatori, con incursioni nel merito non ammesstin sede di legittimità; che nessun rilievo assume l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dall'Unione delle Camere penali italiane per il giorno in cui si è svolta la camera di consiglio, visto che si procedeva nelle forme della trattazione scritta, che il difensore aveva depositato proprie conclusioni e che né il difensore né l'imputato avevano chiesto che si procedesse nelle forme della trattazione orale o che venisse rinviato il giudizio, che pertanto poteva legittimamente celebrarsi senza lo svolgimento di un'udienza partecipata;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso