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Ordinanza — n. 16850/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidence and statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16850/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ahmetovic Jagovar inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellate court had rejected the appeal because the arguments lacked specific extrinsic detail, failing to contrast with witness testimonies or explain the invocation of Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the appeal merely asserted a general dissatisfaction without contesting the specific reasons for inadmissibility found by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific extrinsic grounds, merely asserting a general dissatisfaction with the lower court's evaluation of facts or law without pointing to concrete errors.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Art. 364 c.p.p. Art. 365 c.p.p. general dissatisfaction witness testimony statutory application esclusione delle questioni di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 4 I.n. 110/75
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC JAGOVAR nato a TORINO il 01/12/1990 avverso l'ordinanza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;Esaminato il ricorso proposto da Jagovar Ahmetovic avverso l'ordinanza del 4 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibili gli appelli di Valter Ahmetovic e Jagovar Ahmetovic avverso la sentenza del tribunale di Ravenna che li aveva condannati per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75;

Ritenuto che l'ordinanza ha esaminato ciascuna delle contestazioni formulate rit2. nell'atto di appello da Jagovar Ahmetovic e ha evidenziatovfnon avevano il requisito della specificità estrinseca, perché l'affermazione dell'insussistenza di prove idonee a dimostrare il possesso del coltello da parte dell'imputato non si confrontava con le deposizioni di due testi, valorizzate, dal Tribunale, che lo avevano descritto; sosteneva che il giovane all'esterno del bar non fosse l'imputato senza confrontarsi con le dichiarazioni della titolare del bar e di un altro teste, ritenut2-credibili perché convergenti e riscontratUda altri elementi; invocava l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. senza spiegare per quali ragioni ne fosse meritevole; si doleva in maniera del tutto generica del diniego dei benefici;

Considerato che il ricorso contiene una mera assertiva censura sulla mancata valutazione dei motivi di appello, rivendicandone l'ammissibilità, ma senza contestare le argomentazioni che ne hanno sottolineato l'aspecificità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i