Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16849/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming insufficient evidence for arson and transfer intent in prison fire case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gabriel Muzi inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding the sufficiency of evidence for arson and transfer intent. Muzi argued that the lower court erred in recognizing specific crimes under Articles 424 and 336 of the Penal Code, claiming the court failed to properly establish the requisite elements. The court rejected these claims, noting that the appellate court explicitly detailed the concrete circumstances of the fire and the defendant's intent to be transferred, thereby providing adequate justification for the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 424, 635, comma secondo, n. 1) e 336 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grievances are manifestly unfounded because the lower court has already provided a correct and sufficient account of the factual elements constituting the crimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded arson conviction prison fire transfer intent penal code articles costs of proceedings uso delittuoso di materie esplosive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 424 cod. pen.
Art. 635, comma secondo, n. 1) cod. pen.
Art. 336 cod. pen.
laddove il giudice ha escluso di ritenere la sola sussistenza del reato di danneggiamento; Rilevato che nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod.
art. 336 cod. pen
laddove il giudice ha escluso di ritenere la sola sussistenza del reato di danneggiamento; Rilevato che nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZI GABRIEL nato il 08/08/1996 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal Tribunale di Cuneo del 9/,/2023, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Gabriel Muzi in relazione ai reati di cui agli art. 424, 635, comma secondo, n.

1) e 336 cod. pen.; -044 Rilevato che nel primo motivo di ricorso si deducé la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 424 e 635 cod. pen. laddove il giudice ha escluso di ritenere la sola sussistenza del reato di danneggiamento; Rilevato che nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata, in quanto la Corte territoriale, con gli specifici riferimenti alle modalità di quanto accaduto (fuoco appiccato a plurimi beni infiammabili all'interno della cella con componenti elettirche) e alla necessita di intervenire con maschere antigas, ha evidenziato gli elementi concreti sui quali ha fondato il giudizio in ordine al pericolo di propagazione delle fiamme e, pertanto, dell'incendio, dando così adeguato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, correttamente ritenuto (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832 - 01);

Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata/ in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento al fine perseguito dal ricorrente di essere trasferito ad altra sezione, ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e ha fornito una corretta risposta alle analoghe censure, ora riproposte; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile/poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende