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Ordinanza — n. 16847/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of mandatory defense counsel under 2017 procedural law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16847/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without a qualified defense lawyer, violating mandatory procedural requirements. The appellant challenged a supervision tribunal's refusal to authorize the purchase of erotic books, arguing they were unavailable in the local market. The court rejected the appeal as it was submitted after the 2017 law reform requiring mandatory representation for cassation petitions.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally without a qualified defense lawyer is inadmissible as a matter of law.

Parole chiave

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mandatory defense counsel cassation appeal inadmissibility procedural law reform supervision tribunal personal filing penalty diffusione limitata accesso dei media editore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/07/1971 avverso il decreto del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA00,1- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con il decreto impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di Raffaele Perfetto diretta ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto di libri e riviste erotiche, rilevato che quelle indicate erano pubblicazioni edite in epoca remota e, dunque, impossibili da reperire sul mercato di Viterbo. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto sottoscritto, depositato il 23 dicembre 2024, dunque in data successiva al 3 agosto 2017 e all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il