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Ordinanza — n. 16846/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal violation claim regarding prison regime extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court's decision lacked logical motivation regarding the extension of a differentiated prison regime, but the Court held that appeals against such decisions are limited to claims of legal violation. Since the appellant did not allege a specific legal error, the appeal was rejected despite the lower court's reasoning being deemed insufficiently detailed.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.; Appeals against decisions on differentiated prison regime extensions are admissible only for legal violation claims, requiring a specific allegation of statutory error rather than a general challenge to the logical coherence of the motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility differentiated prison regime legal violation requirement prison sentence extension logical motivation standard proroga della carcerazione preventiva criminalità persistente aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 4 dicembre 2023, con il quale è stato ulteriormente prorogato il regime di cui all'art. 41-bis Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611
Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203
224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203).
Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248
Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSINI MARIO nato a GIOIOSA JONICA il 20/04/1950 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 4 dicembre 2023, con il quale è stato ulteriormente prorogato il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. adottato nei confronti di Mario Ursini, con decreto del 15 dicembre 2015. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. S. Furfaro, anche a fronte delle ulteriori argomentazioni sviluppate con la memoria depositata in data 29 gennaio 2025 (vizio di motivazione per evidente illogicità in ordine alla permanenza, all'attualità, delle condizioni giustificatrici del regime differenziato) è inammissibile perché non consentito dalla legge, tenuto conto che si denunciano vizi della motivazione indicata come illogica, a fronte di ricorso ammesso soltanto per violazione di legge.

Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez.

U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;

Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente (v. p. 4 e ss.). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estens