Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16845/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge and request for new evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked rigorous verification of links to organized crime and failed to analyze all defense elements. The court rejected this, stating the decision was based on a complete record and that the appeal improperly sought a re-evaluation of existing evidence rather than a legal violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.; Appeals against surveillance court decisions on Art. 41 bis regimes are admissible only for legal violations; generic challenges or requests to re-evaluate evidence without demonstrating a specific legal error render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
organized crime regime surveillance court appeal inadmissible appeal legal violation requirement re-evaluation of evidence procedural inadmissibility court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTADAURO FRANCESCO nato a PALERMO il 16/05/1984 avverso l'ordinanza del 06/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Guttadauro avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso in unico articolato motivo si deduce la violazione di legge/evidenziando che la motivazione del provvedimento è apparente in quanto priva di una rigorosa ed effettiva verifica sulla prova della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, per altro verso, che non tutti gli elementi evidenziati dalla difesa sono state oggetto di effettiva e concreta analisi;

Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato - con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, e alla posizione verticistica rivestita dal ricorrente nell'associazione, tuttora attiva nel territorio, così come evidenziato anche facendo riferimento alla recente cattura di Matteo Messina Denaro- si basa su un compendio istruttorio tutt'altro che lacunoso e apparente quanto, piuttosto, risulta adeguata e coerente in merito alla sussistenza di collegamenti con l'associazione di appartenenza e alla sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01;

Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile( in quanto la censura proposta, oltre a risultare del tutto generica, anche nella parte relativa alla ritenuta omessa acquisizione delle nuove prove, è tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, e pertanto non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.