Cassation Court dismisses appeal against probation order due to insufficient reasoning on preventive necessity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against the probation order inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court rejected the request for social service probation, citing the short duration of the job offer, the sentence length exceeding three years, and the limited volunteer work. The Court upheld this decision, ruling that the appellant's arguments sought an alternative reading of the judgment that was not permitted in this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it merely requests a different interpretation of the lower court's reasoning without providing new evidence or legal grounds that justify a re-evaluation of the preventive necessity assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORI MARCO nato a FIRENZE il 23/07/1974 avverso l'ordinanza del 21/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Marco Pecori Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 27 febbraio 2025 si deducS la violazione di legge e il vizio di rnotivazioneievidenziando che la conclusione, considerato che il giudizio prognostico si fonda solo sui precedenti penali e non sul percorso intrapreso, sarebbe insufficiente e generica;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al fatto che la tipologia dell'attività lavorativa reperita è destinata a concludersi in un orizzonte temporale ridotto, che la pena da espiare è di molto superiore ai tre anni e alla modesta consistenza dell'attività di volontariato, ha dato adeguato e coerente conto dell'inidoneità della misura richiesta a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati e ha/ pertantorevidenziato in termini coerenti e logici le ragioni poste a fondamento del giudizio effettuato;
Ritenuto, pertanto/ che il ricorso è inammissibile/in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.