Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting merits review in a surveillance tribunal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Triolo's appeal inadmissible because it sought a merits review outside the scope of a jurisdictional proceeding. The Tribunal of Surveillance in Messina had lawfully rejected his probationary placement request due to his criminal history and lack of a viable work plan. The court ruled that Triolo's arguments merely asked for a different evaluation of these established facts, which is impermissible in this stage of the legal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance tribunal orders are limited to jurisdictional and procedural grounds; requests for a new assessment of factual elements or merits constitute inadmissible attempts to bypass the exclusive competence of the first-instance judge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 15/02/1981 avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giuseppe Triolo sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Messina, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti dell'odierno ricorrente'/causa dei suoi numerosi precedenti penali, delle precedenti concessioni di misure alternative cui sono seguite commissioni di reati e per la assenza di una prospettiva lavorativa o comunque di una valida progettualità esterna;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo