Ordinanza — n. 16838/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERJANI SAIMIR nato il 10/05/1980 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da Saimir Serjani; Ritenuto che, con due motivi di ricorso, trattati unitariamente, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16838/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da Saimir Serjani; Ritenuto che, con due motivi di ricorso, trattati unitariamente, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERJANI SAIMIR nato il 10/05/1980 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da Saimir Serjani; Ritenuto che, con due motivi di ricorso, trattati unitariamente, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett.
b) ed e) c.p.p., si lamenta l'erronea applicazione della legge in tema di semilibertà, nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, posta a fondamento del diniego della suddetta misura alternativa; che il Tribunale di sorveglianza, dopo aver posto in evidenza il comportamento positivo del condannato durante l'ultimo periodo di detenzione, ha ritenuto di non poter ancora concedere il beneficio, vista la gravità e la reiterazione degli illeciti commessi, nonché l'entità della pena ancora da scontare, affermando - anche sulla base di alcuni recenti gravi illeciti disciplinari - la necessità che l'odierno ricorrente continui a svolgere un percorso graduale che confermi la serietà dei suoi propositi di risocializzazione e la capacità di sottrarsi alla ricaduta in condotte penalmente rilevanti; che tutte le considerazioni svolte in ricorso si limitano a prospettare un'alternativa analisi degli elementi già tutti compiutamente e logicamente valutati nel provvedimento impugnato;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso