Cassation court dismisses appeal regarding loss of probation effectiveness due to failure to appear at UEPE.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Florence Supervision Tribunal's decision that probation measures lost effectiveness. The appellant, Alessandro Falconi, argued that the loss of measure efficacy stemmed solely from his failure to appear at the UEPE office to sign a document, claiming this was an error in applying the relevant disciplinary rules. The court rejected this narrow focus, ruling that the failure to appear was merely one of several uncontested facts, including recent illegal conduct, which collectively demonstrated a renewed capacity to offend and rendered the probation unexecutable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ord. pen.; Art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.: The failure of a probationer to appear at the designated office for prescribed formalities is not an isolated ground for terminating the measure; the court must evaluate the totality of circumstances, including recent illegal conduct, to determine if the measure remains executable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONI ALESSANDRO nato a FUCECCHIO il 22/03/1972 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19 settembre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato la perdita di efficacia della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concessa, dal medesimo Tribunale, ad Alessandro Falconi; Ritehuto che, con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett.
b) c.p.p., si lamenta l'erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 47 ord. pen.; che la perdita di efficacia della misura alternativa è derivata dalla mancata presentazione dello stesso Falconi all'UEPE di Reggio Emilia per sottoscrivere il verbale delle prescrizioni e tale circostanza risulta del tutto assorbente rispetto alla valutazione della concreta eseguibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale; che le censure del ricorrente non si confrontano con questo dato, rimasto incontrastato, e peraltro si risolvono nella proposizione di un'alternativa analisi degli altri elementi già tutti compiutamente valutati nel provvedimento impugnato; che con motivazione congrua e logicamente argomentata il Tribunale di sorveglianza si è peraltro soffermato su tutte le altre ragioni che hanno fatto venir meno i presupposti della misura dell'affidamento in prova, non solo in riferimento alla perdita di qualsiasi impegno lavorativo e/o di volontariato, ma altresì avuto riguardo alle recenti condotte illecite poste in essere dall'odierno ricorrente, le quali sono sintomatiche di "una reviviscenza della sua capacità a delinquere";
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis