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Ordinanza — n. 16836/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing as grounds are inadmissible factual challenges and lack specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court lacked motivation regarding the sentence's severity and failed to grant generic mitigating circumstances, but these were rejected as inadmissible factual challenges. The court held that the appellate judgment's reasoning regarding the crime's gravity and the discretionary balance of aggravating and mitigating factors was logical and specific, thus immune from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on factual errors or specific sentencing discretion are inadmissible unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual challenges sentencing discretion lack of specificity Italian criminal procedure attenuazione della pena alleggerimento della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015
258410, e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche, Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016
pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico, non riscontrato nel caso al vaglio (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv.
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010
Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv.
Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010
248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
249549).Considerato, infine, che è principio affermato da questa Corte quello secondo il quale (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO FRANCESCO PIO (CUI 06PU90D) nato a TARANTO il 14/05/2004 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 7 febbraio 2024, all'esito di rito abbreviato, nei confronti del ricorrente, rideterminando la pena irrogata all'imputato in quella di anni sei, mesi sei e giorni uno di reclusione, in relazione ai reati di porto di un'arma comune da sparo, ricettazione, tentato omicidio ai danni di Massimo De Bartolomeo. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv.

P. Blasi (mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata per il reato ritenuto più grave - primo motivo; vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione - secondo motivo) sono inammissibili perché non consentiti in questa sede in quanto costituiti da censure in fatto, nonché inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ritenuto, peraltro, che entrambi i motivi sono non specifici perché prospettano deduzione generiche, oltre che versate in fatto, rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato (cfr. p.

2) considerato che la sentenza di secondo grado, quanto all'entità della pena base, per il reato reputato più grave e posto a base del calcolo per la determinazione della pena del reato continuato, ha esposto che la condotta è connotata da estrema gravità perché commessa da un giovane in pieno giorno, per motivi futili, con progressione criminosa molto avanzata per l'avvenuta esplosione alle gambe a al gluteo della vittima, di sei colpi di pistola (nel senso che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen., tra le altre, Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410, e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche, Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378, n. Rv. 257425, N. 933 del 2014 Rv. 258011).

Rilevato che la Corte territoriale, quanto alla entità della riduzione della pena per effetto della concessione di circostanze attenuanti ha fatto, del pari, riferimento alla gravità della condotta, trattandosi, peraltro, di statuizione che, in quanto relativa al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico, non riscontrato nel caso al vaglio (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 - 01;

Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).Considerato, infine, che è principio affermato da questa Corte quello secondo il quale (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196) la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad un'analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consi