Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Battista La Notte inadmissible because the petition was not signed by a special defense counsel registered with the court. The Tribunal of Surveillance had previously granted early release, but the Prosecutor General requested revocation following a subsequent non-culpable conviction. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates such signatures for appeals, rendering the unrepresented filing void and ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 54 comma 3 OP: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense counsel inscribed on the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA NOTTE GIOVANNI BATTISTA nato a BISCEGLIE il 19/05/1974 avverso l'ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI Idato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari con cui questa chiedeva - a seguito della condanna inflitta per delitto non colposo intervenuta successivamente alla concessione del beneficio - la revoca ex art. 54 comma 3 OP delle ordinanze che hanno concesso la liberazione anticipata a La Notte Giovanni Battista;
Rilevato che il ricorso, così correttamente qualificata l'impugnazione, è stato proposto personalmente dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis