Italian court dismisses appeal on recidivism and sentencing, ruling arguments manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court erred in recognizing specific recidivism and in sentencing, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision rests on the principle that the date of conviction, not the prior crime, determines recidivism and that sentencing discretion cannot be re-evaluated without new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The date of conviction, not the prior offense, determines infraquinquennial recidivism, and appellate sentencing discretion is not subject to re-evaluation absent new evidence or procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCAVILLA ANTONELLO nato a FOGGIA il 08/06/1977 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna ad anni 4, mesi 4 ed euro 1.400,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Foggia il 5/6/2023 nei confronti di Antonello Francavilla in relazione ai reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. 497/74 e 648 cod. pen. e altro;
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale e alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con lo specifico riferimento alla consumazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso in cu, CN data coincidente Oa sentenza di primo grado,ha dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità, ciò considerato che l'interruzione della consumazione, in assenza di diversi elementi deve; appunto, essere individuata in tale momento e, anche e soprattutto, valutata la mantenuta e persistente contiguità del ricorrente con ambienti criminali, significativamente dimostrata dalla detenzione e porto di un'arma oggetto di furto e di accessori destinati a rendere l'uso di questa più insidioso;
Rilevato che anche la seconda considerazione contenuta nel primo motivo è manifestamente infondata in quanto f ai fini della recidiva infraquinquennale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, la data cui fare riferimento non è quella della commissione del reato precedente (nel caso di specie il 2016) ma quella della condanna (così l'art. 99, comma 4 cod. pen.) che a questo si riferisce icioè, come correttamente indicato in sentenza, il 28 novembre 2018; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali, ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto nella determinazione della pena e la motivazione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa