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Ordinanza — n. 16832/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for violating parole restrictions by sleeping out after 9 PM.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16832/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ambrogio Tagliarino's appeal inadmissible, upholding his conviction for violating parole restrictions. The appellant argued for alternative interpretations of the facts and procedural errors, but the court found his claims manifestly unfounded. The decision relied on established precedent that accessory restrictions are integral to the crime of violation and that the required intent was proven by the appellant's prior similar convictions.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. 159/2011; Art. 8 d.lgs. 159/2011: Violation of accessory restrictions in special surveillance constitutes the crime of violation, requiring only generic intent unless unavoidable ignorance is proven.

Parole chiave

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special surveillance violation accessory restrictions generic intent parole breach Cassazione inadmissibile momento del reato violazione del segnale luminoso infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. 159/2011
Art. 8 d.lgs. 159/2011
'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 75 d.lgs. 159/2011
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che sono manifestamente infondate anche le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra
Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv.
Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni
272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv.
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono
264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv.
Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIARINO AMBROGIO nato a PIAZZA ARMERINA il 05/06/1997 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Ambrogio Tagliarino è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato quella del Tribunale di Enna pronunciata il giorno 6 novembre 2023 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui alli art. 75 d.lgs. 159/2011 (commesso in Piazza Armerina il 13 agosto 2021), per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza, avendo trasgredito la prescrizione relativa all'obbligo di non rincasare dopo le ore 21:00;

Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. 'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, essendo risultato dimostrato che l'imputato non si trovava in casa in occasione di un controllo effettuato dalle forze di polizia; Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 - 01) e che, quindi risultano inconferenti i richiami operati dal ricorrente al dolo del delitto di evasione che non è in contestazione;

Rilevato che sono manifestamente infondate anche le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. poiché la Corte di appello, sempre in modo coerente, ha dato rilievo alla circostanza che l'odierno ricorrente ha riportato un'altra condanna sempre per il medesimo tipo di reato (commesso appena nove giorni dopo quello per cui si procede) ed una ulteriore condanna irrevocabile per evasione, a, z, t .1 conferma del fatto che non ci si trovava al cospetto di un fatto di non ftere--ent, - - ità;Rilevato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R