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Ordinanza — n. 16830/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to lack of preclusion for unknown prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alfredo Pappalardo's appeal inadmissible regarding the revocation of his conditional sentence. The defense argued for a violation of procedural norms and lack of reasoning, but the court found these grounds unfounded. The court ruled that no preclusion barred the judge from revoking the benefit because the prior convictions causing the revocation were unknown to the appellate court at the time of its decision.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.; Art. 167 c.p.: No preclusion prevents the execution judge from revoking a conditional sentence when the legal obstacle consists of prior convictions that were unknown to the appellate court and thus could not have been devolved to it.

Parole chiave

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conditional sentence revocation preclusion in criminal procedure unknown prior convictions appellate court ignorance Italian criminal law revoca della sospensione condizionale remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 166 c.p.
Art. 167 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari
Ritenuto, quindi, che nel caso di specie nessun genere di preclusione poteva impedire al Giudice dell'esecuzione di disporre la revoca del beneficio e che, comunque, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFREDO nato a SALERNO il 29/09/1977 avverso l'ordinanza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad Alfredo Pappalardo con la sentenza emessa in data 4 giugno 2021 dal Tribunale di Salerno, confermata dalla Corte di appello di Salerno il 6 giugno 2022, divenuta irrevocabile in data 17 febbraio 2023, trattandosi di beneficio concesso all'imputato per la terza volta. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. O. Farace (inosservanza ed erronea applicazione di norme penali - primo motivo; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - secondo motivo) sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, tenuto conto che prospettano (secondo motivo) un vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p.

1) e che, comunque, (entrambi i motivi) i prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato, infatti, che nel caso al vaglio la causa ostativa alla concessione del beneficio per la terza volta (cioè la sentenza della Corte di appello di Salerno del 2 maggio 2033, irrevocabile il 25 gennaio 2023 e quella della Corte di appello di Salerno del 13 maggio 2022, irrevocabile il 30 gennaio 2023) era ignota non solo al giudice di primo grado, ma anche alla Corte di appello che si pronunciò il 6 giugno 2022, in data antecedente, cioè, a quella in cui divennero irrevocabili le due precedenti sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale (25 e 30 gennaio 2023), provvedimenti che, ovviamente, non potevano risultare annotati nel certificato del casellario giudiziale a disposizione del "terzo" giudice di cognizione.

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie nessun genere di preclusione poteva impedire al Giudice dell'esecuzione di disporre la revoca del beneficio e che, comunque, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01) hanno affermato che non c'è preclusione nel caso in cui la causa ostativa sia nota al giudice di appello ma non sia stata ad esso devoluta; sicché, a maggior ragione, non può operare detta preclusione nel caso, come quello in esame, in cui al giudice dell'appello la causa ostativa sia addirittura ignota.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estens