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Ordinanza — n. 16829/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of prior grievances regarding home confinement measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a prior judicial authorization to leave home did not cover the stricter home confinement measure imposed by the Court of Appeal. The court rejected this claim, noting the appellant had been explicitly informed of the measure's scope and that the grievance was a repetition of a previously litigated issue. Consequently, the court ruled that no new legal interpretation was required, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 71 ter ord. penit. r.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already fully examined and resolved by the lower court, without presenting new elements or alternative legal interpretations.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissibility home confinement judicial authorization Court of Cassazione corrispondenza con il difensore procedimento dilatorio permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 71 ter ord. penit. r.
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 71 ter ord.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO DOMENICO PIO nato a GROTTAGLIE il 16/08/1984 avverso l'ordinanza del 18/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Taranto, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da Domenico Cavallo per il semestre 5.10.2023 - 4.4.2024;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 71 ter ord. pen r evidenziando che il condannato non aveva avuto contezza che il provvedimento di autorizzazione di allontanarsi da casa dalle ore 9.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali emesso dal giudice per le indagini preliminari non valesse per la diversa misura cautelare disposta dalla Corte di appello; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata / in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice della sorveglianza, il ricorrente era stato espressamente informato e che/ pertanto/ il provvedimento ha adeguatamente e coerentemente motivato anche in ordine all'attuale censura, reiterativa della analoga doglianza che era stata indicata in sede di reclamo;

Ritenutoppertantoiche il ricorso è inammissibile/ in quanto reiterativo delle medesime censure già esposte in ordine alle quali il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.