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Ordinanza — n. 16828/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order due to lack of continuity between crimes and absence of work necessity justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16828/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giorgio Pasquale's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the original execution order correctly applied legal principles regarding crime continuity, noting the three-year gap between offenses and the failure to prove the necessity of work as a reason for both violations. Consequently, the court ruled that the crimes represented independent criminal resolutions rather than a continuous plan meriting leniency.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: The continuity between crimes requires proof of a pre-existing criminal plan spanning the entire duration, which is absent when a significant time interval exists and the necessity of work is not demonstrated as a unifying motive.

Parole chiave

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criminal continuity execution order appeal lack of premeditation work necessity defense inadmissible appeal criminal leniency Cassa delle ammende criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO PASQUALE nato a VENOSA il 18/10/1991 avverso l'ordinanza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giorgio Pasquale è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra essi (oltre tre anni) e per la mancata dimostrazione della dedotta ragione posta a base di entrambe le violazioni di legge (la necessità di svolgere attività lavorativa).

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marz