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Ordinanza — n. 16826/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Morreale's appeal inadmissible because it was filed without the mandatory signature of a registered defense attorney. Although the convicted individual submitted the petition personally, the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure requires such documents to be signed by a qualified lawyer to avoid rejection. Consequently, the court rejected the request to recalculate the life sentence and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Appeals and motions in criminal proceedings must be signed by a registered defense attorney, and failure to comply renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement Code of Criminal Procedure registered lawyer mandate procedural defect rejection legal costs award Cassazione ruling istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato con dichiarazione resa all'ufficio matricola della Casa Circondariale di Oristano, peraltro senza la formulazione di motivi; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORREALE VINCENZO nato a RIBERA il 31/05/1955 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle .arti udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposte da Vincenzo Morreale di rideterminare la pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta il 23 settembre 2000;

Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato con dichiarazione resa all'ufficio matricola della Casa Circondariale di Oristano, peraltro senza la formulazione di motivi; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le Memorie ed ì motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso