Appeal dismissed as inadmissible; court rejects request for different merit evaluation of execution breach.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gabriel Tinuca Mitrea inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court had revoked a substitute sentence for public utility works due to the defendant's unauthorized departure from the execution site without notice or documented reasons. Although the appellant claimed legal violations and defects in reasoning, the Court found he was essentially requesting a different assessment of the merits, which is legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal that merely requests a different evaluation of the merits without challenging the legal basis or the logic of the decision is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITREA GABRIEL TINUCA (CUI 04VD59T) nato il 23/05/1984 avverso l'ordinanza del 21/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Gabriel Tinuca Mitrea e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (a suo tempo concessa all'odierno ricorrente) e la sua sostituzione, per la parte residua non eseguita, con quella della reclusione e della multa in ragione delle condotte serbate dal condannato e, in particolare, per il suo allontanamento dal luogo di esecuzione senza autorizzazione ed alcun preavviso e per ragioni che non sono state nemmeno documentate;
Rilevato, altresì, che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025