Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of a qualified defense attorney at the time of filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tafif Ali inadmissible de plano because the petitioner was represented by a lawyer not enrolled in the special register of the Court at the time of submission. The court found that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates representation by a qualified defender for appeals to higher jurisdictions, rendering the filing procedurally defective. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible de plano if presented by a defense attorney not enrolled in the special register of the Court of Cassation at the time of filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFIF ALI nato il 27/11/1988 avverso la sentenza del 03/10/2024 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE Illato avviso alleti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso (così qualificato dal Tribunale di Firenze) di Tafif Ali ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non iscritto, al momento della presentazione, nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.