Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16823/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds for challenging sentencing under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16823/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing judgment inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court failed to provide exhaustive reasoning for rejecting acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that post-2017 legislative reforms restrict appeals to specific grounds like legal qualification errors or sentencing illegality, excluding arguments regarding the lack of detailed reasoning for acquittal decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds such as legal qualification errors or sentencing illegality, excluding challenges based on the lack of exhaustive reasoning for acquittal decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility sentencing judgment review acquittal reasoning requirement Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility censure procedurali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso ha ad oggetto la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Trieste nei confronti di Arif Suleman, in relazione al reato di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso ha ad oggetto la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Trieste nei confronti di Arif Suleman, in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
286 del 1998, nella misura di mesi undici di reclusione ed euro 45.000 di multa, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa le ragioni per le quali non si è giunti a pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINA7 de9 .0te-0) sul ricorso. proposto da: ARIE SULEMAN nato il 27/07/1994 avverso la sentenza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIESTEA/Oldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; n

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso ha ad oggetto la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Trieste nei confronti di Arif Suleman, in relazione al reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3 lett.

a) d. Igs. n. 286 del 1998, nella misura di mesi undici di reclusione ed euro 45.000 di multa, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa le ragioni per le quali non si è giunti a pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (p. 2 della sentenza, ove si richiamano l'annotazione di polizia giudiziaria del 16 agosto2021, le dichiarazioni di .clzpe Francesca Kante e Stefano Bidussi), nonché ha reso conto delle modalità di calcolo della pena finale sulla quale operare la riduzione per il rito speciale. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il