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Ordinanza — n. 16822/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on criminal record continuity, citing lack of planning evidence and generic penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16822/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Gabriele La Cava inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court's decision to split the criminal record into two groups correct because the temporal gaps, different locations, and execution methods showed no continuous planning from the first crime. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, with the appellant bearing the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, c.p.; Art. 606, c.p.p.: The court ruled that an appeal challenging the continuity of criminal convictions is inadmissible when the lower court correctly identifies distinct groups of crimes lacking the requisite planning and temporal proximity, and when the appeal fails to provide specific censure regarding the pecuniary penalty.

Parole chiave

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criminal record continuity planning requirement inadmissible appeal temporal distance procedural costs Cassa delle ammende distinct crime groups formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, c.p.
Art. 606, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA CAVA GABRIELE nato a CASTELLANETA il 23/07/1976 avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Gabriele La Cava è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento di un unico vincolo di continuazione tra i reati di cui alle quattro sentenze indicate nell'istanza (avendola, invece, riconosciuta per due gruppi distinti di sentenze), con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche tutti quelli successivi tenuto conto della distanza temporale tra di essi, dei differenti luoghi di consumazione e delle diverse modalità di esecuzione degli stessi;

Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Considerato, infine, che,quanto alla entità della pena pecuniaria i il ricorso è inammissibile per la mancanza di specifiche censure sul punto; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 mar