Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds regarding sentencing and prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Pagliuca's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his prison sentence inadmissible. The defense argued for violations of sentencing articles and prescription based on the denial of generic mitigating circumstances, but the court rejected these as generic deductions lacking specific factual support. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, Art. 62-bis c.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals based on generic arguments regarding sentencing or prescription without specific factual analysis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIUCA VINCENZO nato a NAPOLI il 30/09/1974 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Napoli Nord, in data 11 marzo 2019, nei confronti di Vincenzo Pagliuca, alla pena di anni due e mesi uno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. G. Pizzo (violazione degli artt. 69 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, con illegittimità della pena per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza - primQ motivo; violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per effetto della fondatezza del primo motivo, con declaratoria di prescrizione del reato commesso in data 12 settembre 2015 - secondo motivo) sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, versate in fatto e, comunque, inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni dell'appellante (cfr.
P. 3). Rilevato che la Corte territoriale considera i numerosi precedenti penali, anche specifici (tra cui si annoverano sette precedenti per evasione), con riferimento al pronunciato diniego delle circostanze attenuanti generiche, ragionamento immune da vizi e idoneo a supportare anche l'entità della pena irrogata, peraltro non superiore alla media edittale, considerata la contestata e ritenuta recidiva qualificata (nel senso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell'imputato, Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; n. 44071 del 2014, Rv. 260610).
Ritenuto, quanto al secondo motivo, che questo è manifestamente infondato e lo sarebbe stato anche in caso di accoglimento del primo motivo di ricorso, quanto all'invocato giudizio di bilanciamento nel senso della prevalenza,Aelle circostanze attenuanti generiche: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nel caso di giudizio di comparazione con subvalenza della recidiva, detta circostanza aggravante rileverebbe comunque ai fini della prescrizione, a maggior ragione in caso di equivalenza (cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01, in mot.;
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01 nel senso che ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva, circostanza ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor