Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16819/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding waived plea elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence reducing his sentence to three years and eight months, arguing defects in the formation of his will and the prosecutor's consent. The court ruled that such grievances were waived or unrelated to the specific grounds permitted for cassation against settlement judgments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; In appeals based on settlement agreements, cassation appeals are admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent judicial content, while grievances regarding waived pleas or omitted conditions for acquittal are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement appeal waived plea grounds prosecutor consent defect cassation admissibility procedural costs order procedura orale rinuncia al dibattimento orale corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA EMANUELE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 05/07/2000 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIrato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; L Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 28/10/2024, con la quale la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per Emanuele Farina ad anni tre e mesi otto di reclusione; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto che la censura vede su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso