Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of omitted prescription declaration in plea bargain appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance plea bargain sentence, but the court found the grievances concerned waived issues or lacked merit. Consequently, the court ruled that no further examination was necessary as the specific legal grounds for the appeal were either abandoned or not properly raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals based on plea bargains, cassation is admissible only for specific grounds regarding the parties' will, prosecutor's consent, or divergent rulings, while waived pleas and omitted prescription declarations are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTENA DOMENICO nato a NAPOLI il 09/09/1979 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parà udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 21/06/2024, con la quale la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per Domenico Cotena ad anni due e mesi dieci di reclusione ed € 9.000,00 di multa; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che la censura vede su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i