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Ordinanza — n. 16817/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of special defense counsel signature under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16817/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by El Kassemi Ibrahim inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the appeal not being signed by a special defense counsel registered with the Court, a requirement mandated by Law No. 103 of 2017 for appeals filed after August 3, 2017. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.; Art. 103, 2017: Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by special defense counsel to avoid inadmissibility; failure to comply results in immediate dismissal and cost liability.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense counsel requirement Law 103 2017 provisions de plano dismissal procedural cost liability motivi di cassazione ricorso per cassazione infrazione commessa per negligenza

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law No. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KASSEMI IBRAHIM (CUI 04VRA2V) nato il 01/08/1994 avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di VERCELLIk dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;- Visti gli atti; Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato; Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di Vercelli emessa il giorno 16 ottobre 2024 è stato proposto personalmente da El Kassemi Ibrahim e che sia il provvedimento sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 marzo 2025