Criminal appeal dismissed for lack of special defense counsel signature under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by El Kassemi Ibrahim inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the appeal not being signed by a special defense counsel registered with the Court, a requirement mandated by Law No. 103 of 2017 for appeals filed after August 3, 2017. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.; Art. 103, 2017: Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by special defense counsel to avoid inadmissibility; failure to comply results in immediate dismissal and cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KASSEMI IBRAHIM (CUI 04VRA2V) nato il 01/08/1994 avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di VERCELLIk dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;- Visti gli atti; Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato; Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di Vercelli emessa il giorno 16 ottobre 2024 è stato proposto personalmente da El Kassemi Ibrahim e che sia il provvedimento sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 marzo 2025