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Ordinanza — n. 16816/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16816/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered on the special roll. The appellant, Salvatore Mercaldi, personally submitted the document challenging a lower court's order regarding the continuity of facts between two judgments. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates such signatures under penalty of inadmissibility, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal must be signed by a lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal special roll registration defense attorney signature Criminal Procedure Code legal costs award divieto di rappresentanza dell'avvocato impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCALDI SALVATORE nato a FOGGIA il 17/07/1965 avverso l'ordinanza del 25/11/2024 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposte da Salvatore Mercaldi di applicare la disciplina ella continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze, la prima emessa dal Tribunale di Verona e la seconda dal Tribunale di Modena, Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerat,o che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i