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Ordinanza — n. 16813/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order due to lack of criminal continuity between distinct crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16813/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Rocco inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuity. The court found that the crimes were autonomous resolutions driven by a persistent criminal will, evidenced by significant temporal gaps, different locations, and varying execution methods. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Criminal continuity requires proof of premeditation linking offenses, which is absent when crimes are separated by time, place, and nature, indicating autonomous criminal resolutions.

Parole chiave

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criminal continuity autonomous criminal resolutions premeditation requirements execution order appeal procedural inadmissibility chiusura dell'istruzione penale ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCO ANTONIO nato a AVELLINO il 13/08/1979 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Rocco è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi ( tenuto conto della distanza temporale tra di essi (anche di anni), dei differenti luoghi di consumazione, della loro non coincidente natura e delle diverse modalità di esecuzione degli stessi.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 mar