Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16811/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding criminal continuity bond.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16811/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's arguments regarding the criminal continuity bond were too generic and lacked specific factual support. The lower court had correctly identified that the two thefts committed in 2013 were motivated by contingent needs rather than the clan's criminal project established in 2016-2017. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the burden of proving a unitary criminal design beyond mere chronological proximity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 comma 2 cod. pen.: The burden of proving a unitary criminal design for continued offenses rests on the accused, requiring concrete evidence of a planned project rather than mere chronological proximity or identical legal titles.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity bond unitary criminal project procedural inadmissibility burden of proof clan criminal organization reiterazione di reati penali reato continuato furti connessi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Giuseppe Musumeci, diretta ad ottenere il riconoscimento, ex art. 671 cod.
Art. 81 comma 2 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Giuseppe Musumeci, diretta ad ottenere il riconoscimento, ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023
Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001
Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI GIUSEPPE nato a ACIREALE il 27/07/1987 avverso l'ordinanza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, proposta nell'interesse di Giuseppe Musumeci, diretta ad ottenere il riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sei sentenze definitive, relative a reati, in parte, già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, sia in sede di cognizione (condanna sub 1) sia in sede esecutiva (condanne sub 4 e 5, con ordinanza del 6 ottobre 2021, nonché sub 2 e 3, con ordinanza del 7 ottobre 2021).

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. C. Puliafito (violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1, 2 e 3) è inammissibile perché non specifico rispetto agli argomenti utilizzati dal Giudice dell'esecuzione, fondato su ragioni versate in fatto e, comunque, manifestamente infondato in quanto deduce asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal contenuto del provvedimento impugnato.

Rilevato, infatti, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Rilevato che, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che le valutazioni esposte in ordine alla sussistenza del vincolo della continuazione, nel giudizio di cognizione o esecuzione, assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione, successivamente adito, può anche prescindere, sempre che indichi specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato già riconosciuto, nonché commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno (tra le altre, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809 - 01 ;

Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Rv. 219529 - 01). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge, esauriente e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, anche in relazione ai due reati di furto di cui alle sentenze sub 2 e 3. Considerato che il Giudice dell'esecuzione, infatti, ha sottolineato che i due reati di furto aggravato, commessi nel 2013, di cui all'e sentenze sub 2 e 3, pur prossimi o compresi nel periodo temporale in cui il condannato ha partecipato al sodalizio denominato clan Laudani, operante in Giarre, Macchia e comuni limitrofi, giudicato con la sentenza sub 1 (dal novembre 2013 fino al novembre 2018), anche attraverso l'esecuzione di estorsioni e furti, non sono specificamente connessi all'attività associativa perché, anzi, sono risultati ispirati ad esigenze del tutto contingenti e occasionali e non commessi per agevolare il clan (l'uno, avente ad oggetto due tappi di ottone rimossi da un idrante, l'altro, in quanto si tratta di tentato furto in un appartamento, commesso in Milo).

Ritenuto, infine, che a fronte della puntuale motivazione offerta rispetto a fatti compresi nell'arco temporale cui si riferisce la condotta associativa già accertata in sede di cognizione, il motivo unico, in definitiva, finisce per essere estremamente generico posto chgAinda solo sulla deduzione che il condannato, nel clan di riferimento, ha partecipato con la specifica condotta di compiere reati fine contro il patrimonio, peraltro, nel provvedimento sub 1 commessi in epoca di gran lunga successiva (anni 2016-2017) rispetto ai due furti aggravati di cui alle sentenze sub 2 e 3 (2013).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigli