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Ordinanza — n. 16810/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandatory revocation of suspended sentence due to new crime within five-year period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence suspension. The appellant argued that the revocation should have occurred in the original trial court, but the Court found the mandatory revocation rule for new crimes within five years applies to the execution judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 163, comma 1, n. 1; Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; The execution judge must mandatorily revoke a conditional sentence when a new non-suspended conviction occurs within five years, regardless of the original trial court's procedural handling.

Parole chiave

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conditional sentence revocation new crime within five years execution judge mandate mandatory revocation procedure suspended sentence appeal revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 163, comma 1, n. 1 cod. pen.
Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 20/10/2016, irrevocabile dal 26/04/2017, per due delitti commessi nel quinquennio successivo al 07/05/2012, e quindi per la ricorrenza , di un'ipotesi di cui all'art. 168, coma 1 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
280682 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
280682 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021
ex multis Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILO PASQUALE nato a POMPEI il 16/10/1980 avverso l'ordinanza del 11/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;/ L Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 4 dicembre 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Pasquale Milo con la sentenza n. 99/22 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, irrevocabile in data 07/05/2012;

Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 20/10/2016, irrevocabile dal 26/04/2017, per due delitti commessi nel quinquennio successivo al 07/05/2012, e quindi per la ricorrenza , di un'ipotesi di cui all'art. 168, coma 1 n. 1, cod. pen.; che il ricorso lamenta che la revoca non poteva essere disposta in sede di esecuzione, non avendovi provveduto il giudice della cognizione che aveva emesso la seconda sentenza; che,tuttavial il ricorrente richiama giurisprudenza relativa all'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione debba procedere alla revoca di beneficio, concesso in presenza di cause ostatitive, ipotesi non pertinente al caso di specie, dove invece si è proceduto ad una revoca obbligatoria per fatti sopravvenuti, in particolare per la condanna per fatti commessi nel quinquennio successivo alla concessione legittima del beneficio; che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio; e pertanto è sufficiente che il giudice che ha emesso la seconda condanna non abbia applicato una pena che cumulata rientri nel limite del beneficio e che non abbia effettuato alcuna valutazione di meritevolezza (cfr. ex multis Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d 9iso il 6 marzo 2025 Il e estensore