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Ordinanza — n. 16809/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a special bar member.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer enrolled in the special barroll of the Court. The convicted applicant, Antonio Pascarella, personally submitted the document and explicitly requested a cassation appeal, violating the mandatory requirement of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the applicant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The appeal must be signed by a lawyer enrolled in the special barroll of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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special barroll requirement inadmissibility of appeal Cassation procedure rules mandatory legal representation procedural costs and fine revoca della sospensione condizionale assenza di persecuzione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 58 quater ord. pen.
SORVEGLIANZA di LIVORNO Pato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Livorno dichiarato inammissibile ex art. 58 quater ord.
Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato e che questo ha espressamente indicato di voler proporre ricorso per cassazione; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARELLA ANTONIO nato a CASERTA il 03/11/1980 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LIVORNO Pato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Livorno dichiarato inammissibile ex art. 58 quater ord. pen. la richiesta premio proposta da Antonio Pascarella in quanto gli era è stata revocata la semilibertà in data 30 maggio 2024 a causa di una violazione a seguito della quale il Consiglio di disciplina della Casa di Reclusione di Orvieto gli aveva inflitto la sanzione di 8 giorni di esclusione dalle attività in comune;

Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato e che questo ha espressamente indicato di voler proporre ricorso per cassazione; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec