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Ordinanza — n. 16808/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16808/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without a qualified defense lawyer. The appellant argued for personal representation, but the law changed in 2017 to require mandatory counsel for cassation appeals. Consequently, the court ruled that the appeal violated this statutory requirement and ordered the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed by a qualified defense lawyer; personal filing without counsel renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory defense counsel personal filing prohibition procedural law reform court of cassation jurisdiction impedimento processuale sospensione dell'istruzione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ( (3C ti,,Ovvo) sul ricorso proposto da: BARRESI DAVIDE nato a TORINO il 31/03/1969 avverso il decreto del 26/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA AMA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibili le istanze di Davide Barresi, considerato che, in relazione alla condanna resa dal Tribunale di Venezia in data 29 gennaio 2024, per non essere il provvedimento divenuto definitivo. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto sottoscritto, depositato in data 9 ottobre 2024, dunque in data successiva al 3 agosto 2017 e all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese' processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis