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Ordinanza — n. 16807/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16807/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16807/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAPARTE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/09/1968 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze ex art. 670 comma 3 cod. proc. pen., promosse nell'interesse di Mele Francesco e Bonaparte Giuseppe, per la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei loro confronti nell'ambito dei procedimenti nr. 2024/216 e 2024/121 e ha contestualmente revocato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, emesso in data 18/7/2024, per la trattazione dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto una analoga istanza già proposta nell'interesse di Bonaparte Giuseppe nel procedimento nr. 2024/121;

Regesto Legislator

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art. 670 comma 3 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16807/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 670 comma 3 cod. proc. pen., promosse nell'interesse di Mele Francesco e Bonaparte Giuseppe, per la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei loro confronti nell'ambito dei procedimenti nr. 2024/216 e 2024/121 e ha contestualmente revocato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, emesso in data 18/7/2024, per la trattazione dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto una analoga istanza già proposta nell'interesse di Bonaparte Giuseppe nel procedimento nr. 2024/121;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale decisione esecutiva impugnabilità della decisione di rinvio validità dell'esecuzione revoca dell'esecutore testamentario esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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art. 670 comma 3 cod. proc. pen
art. 670 cod. proc. pen
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAPARTE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/09/1968 avverso l'ordinanza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze ex art. 670 comma 3 cod. proc. pen., promosse nell'interesse di Mele Francesco e Bonaparte Giuseppe, per la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei loro confronti nell'ambito dei procedimenti nr. 2024/216 e 2024/121 e ha contestualmente revocato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, emesso in data 18/7/2024, per la trattazione dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto una analoga istanza già proposta nell'interesse di Bonaparte Giuseppe nel procedimento nr. 2024/121;

Rilevato che l'opposizione proposta nell'interesse di Bonaparte Giuseppe avverso l'ordinanza di inammissibilità è stata riqualificata dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 16/12/2024, in ricorso per Cassazione; Rilevato che il ricorso denuncia il vizio di motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità dell'istanza proposta nell'interesse del Bonaparte, avendo questa già superato il vaglio di ammissibilità con fissazione della relativa udienza; Ritenuto che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il giudice dell'esecuzione si è correttamente attenuto al pacifico principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 - Rv. 280931 - 01). Allo stesso modo, il predetto Giudice ha correttamente seguito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 - Rv. 280931 - 02). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/3/20